Attraversamenti Pedonali rialzati e articolo 179 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada

 

sopra: parte della risposta ricevuta dagli uffici di Roma Capitale  in seguito ad una richiesta di attraversamento pedonale rialzato 

(Ovvero cosa rispondere quando vi dicono che non si possono fare)

Quando, al fine di mettere in sicurezza l'attraversamento di una strada da parte dei pedoni,  chiediamo all'Amministrazione, un "attraversamento pedonale rialzato", ci sentiamo spesso rispondere in questo modo:

<<La informiamo che ai sensi dell'articolo 179 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada i dossi o rallentatori di velocità non si possono istallare nelle Strade pubbliche ove transitano i veicoli di soccorso e i veicoli di trasporto pubblico>> (vedi immagine sopra, da una risposta del Comune di Roma).

Oppure, anche, che sarebbe vietato <<qualsiasi tipo di rallentatore di velocità, perchè la strada rappresenta "itinerario preferenziale dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso e pronto intervento>> (vedi sotto, un estratto di una comunicazione ufficiale con un ente gestore di una strada).



Cosa dice, in realtà, l'articolo 179?


Si può consultare qui e riportiamo di seguito l'immagine dell'articolo, (il comma 5 è nel riquadro rosso, aggiunto):  



L'art. 179, comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della strada prescrive:-

"I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento."


Leggiamo attentamente, però: non si parla di "attraversamenti pedonali rialzati" ma di "dossi artificiali".


Sono la stessa cosa?


No!


Infatti la Circolare n.3698/2001 del Ministero dei LLPP (pag. 41) chiarisce la differenza tra "attraversamento pedonale rialzato" e "dossi":

"Aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati, “speed tables”:  Rialzo del piano viabile con rampe di raccordo (con pendenza, in genere, del 10%) in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali. La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi.

Dossi – Serie di dossi, opportunamente intervallati, che interessano l’intera larghezza della carreggiata, e riducono la velocità generando guida poco confortevole alle velocità superiori a quelle desiderate. Essi hanno influenza anche su veicoli di servizio e di emergenza e per tali categorie di utenze l’effetto è chiaramente negativo. A questo si aggiunge il disagio per gli utenti , in modo particolare dei mezzi pubblici, indotto dal continuo sobbalzo del veicolo."


Ed infatti cita il disagio per i mezzi pubblici, ma solo per quanto riguarda i "dossi".


Quindi, in caso di una risposta negativa che citi l'art. 179 si può rispondere: 



Gentili Signori,


Vi ringrazio per la gentile risposta. 


Con la precedente email/pec,  non si è richiesto il posizionamento di  “dossi artificiali”, ma, diversamente, si è fatta richiesta di un “attraversamento pedonale rialzato”, tipologia di moderatore di velocità veicolare non citata dall’art. 179 comma 5 del regolamento attuativo del Codice della Strada.


L’articolo 179 comma 5 (vedi qui) nomina, infatti, i “dossi artificiali” e non gli “attraversamenti pedonali rialzati”, i quali differiscono dai “dossi artificiali” per la loro geometria (lunghezza del loro rialzo e altezza). 


Infatti, al comma 6 (lettere a, b e c) sono specificate le dimensioni dei “dossi artificiali”, i quali hanno lunghezze minime sul piano stradale che vanno dai 60 ai 120 cm., a seconda dei limiti di velocità vigenti sulla strada. 


Gli “attraversamenti pedonali rialzati”, sono invece citati dalla Circolare n.3698/2001 del Ministero dei LLPP, che, alla pagina 41, specifica che: “ Gli attraversamenti pedonali rialzati sono “Rialzi del piano viabili con rampe di raccordo (con pendenza, in genere, del 10%) in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali. La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi.“


La predetta circolare indica, quindi, che laddove la lunghezza dei rialzi del piano stradale è inferiore a 10 metri, questi sono classificati come “dossi artificiali” e -solo in quel caso e solo di questi ultimi- è vietato (dalll’art 179, comma 5 del Regolamento di attuazione del CdS) “l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.


Si aggiunge che il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, con Nota 1-7-2001 n. 2867 a firma dell’Ing. Francesco Mazziotta, specifica che “gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come ‘dossi di rallentamento della velocità’ ai sensi dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità.” (Vedi qui


Codiali saluti,

(Nome, Cognome,..)















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